Statuto

 

 

“Associazione Centro ricerche per Roma ETS”, anche denominata “Associazione CROMA ETS”

 

ART. 1 – (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Associazione Centro ricerche per Roma ETS” anche denominata “ASSOCIAZIONE CROMA ETS”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale in Roma, Via Girolamo Benzoni 14, cap 00154.

L’Associazione, in conformità alle norme statutarie, potrà:

  • trasferire la sede istituzionale, purché nel territorio della Repubblica Italiana;
  • istituire e/o sopprimere sedi secondarie o locali all’interno del territorio della Unione Europea.

L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2060 e si scioglierà solo nei casi e nei modi previsti dal presente statuto e dalla legge italiana.

 

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’Associazione non persegue fini di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività rientranti nella categoria I dell’art. 5 c.1 del D.Lgs. 177/2017. L’Associazione ha carattere di ente filantropico con finalità scientifiche, culturali e sociali, avendo l’obiettivo di promuovere e diffondere la conoscenza di Roma e della sua area metropolitana, del suo presente e della sua storia, in una prospettiva largamente multidisciplinare con una particolare attenzione all’ambiente, ai caratteri economici e sociali, all’evoluzione della struttura urbana, al governo del territorio, al patrimonio culturale e alle arti, alla formazione, agli studi comparativi a livello nazionale, europeo ed internazionale, alla partecipazione attiva dei cittadini.

L’Associazione realizza il proprio obiettivo:

    1. promuovendo studi e ricerche, seminari e convegni sui temi di proprio interesse anche in collaborazione con altre associazioni e istituzioni italiane e straniere;
    2. organizzando direttamente o in collaborazione attività di formazione, di divulgazione scientifica, di edizione di pubblicazioni scientifiche e culturali, nei limiti di quanto consentito dalle risorse finanziarie e dalle opportunità economiche.

A tal fine, l’Associazione intende:

    •  promuovere e collaborare a studi e ricerche, organizzare dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde e conferenze;
    •  organizzare e gestire corsi di formazione, svolgere attività di tirocinio e formazione professionale nonché attività di ricerca economica, scientifica e sociale;
    •  editare e pubblicare tutti gli atti, le ricerche, gli elaborati prodotti dall’Associazione e dai suoi associati;
    •  editare e pubblicare riviste inerenti la propria attività, produrre e divulgare in proprio o per conto di terzi video, documentari ed alti prodotti per la comunicazione anche via internet e telematica;
    •  istituire borse di studio e premi al fine di dare il giusto risalto al cammino dei giovani e dei meno giovani.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione di istituzioni culturali e scientifiche, di fondazioni, di enti locali, statali, di università e istituzioni scientifiche dell’Unione Europea e degli stati membri attraverso la stipula di apposite convenzioni; l’Associazione, inoltre, è libera di partecipare ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’Associazione si propone di stabilire un attivo rapporto di collaborazione con associazioni scientifiche italiane ed internazionali, desiderando promuovere gli studi urbani e regionali e quelli sul patrimonio culturale con una prospettiva ampiamente multidisciplinare e diacronica.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione:

    • potrà svolgere qualsiasi altra attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare;
    • potrà esercitare – esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro – attività collaterali, anche commerciali, previste dalla legislazione vigente;
    • si avvarrà prevalentemente delle attività prestate – in forma volontaria, libera e gratuita – dai propri associati, ai quali potranno essere rimborsate le spese documentate sostenute per lo svolgimento delle attività, nei limiti e con le modalità fissate con regolamento.

L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica e l’eventuale riconoscimento d’ente morale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3 – (Criteri, requisiti e modalità per associarsi)

L’adesione all’associazione è libera, possono aderirvi le persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati, entro trenta giorni dall’accoglimento della domanda .

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Consiglio, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 7. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4 – (Categorie degli associati)

L’Associazione riconosce le seguenti categorie di associati:

    • Associati Ordinari;
    • Associati Benemeriti.

Gli stessi sono rispettivamente iscritti nel Registro degli Associati e nell’Albo dei Benemeriti.
Il Registro degli Associati e l’Albo dei Benemeriti sono tenuti in custodia presso la sede ed aggiornati dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 5 – (Associati Ordinari: diritti e doveri)

Sono Associati Ordinari coloro che hanno ottenuto l’iscrizione nel Registro degli Associati, che implica l’accettazione integrale delle disposizioni del presente statuto.

Gli Associati Ordinari, a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro degli Associati, hanno diritto di:

    • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
    • frequentare i locali dell’associazione;
    • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
    • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
    • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli Associati Ordinari hanno l’obbligo di:

    • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea;

 

ART. 6 – (Associati Benemeriti: diritti e doveri)

Sono Associati Benemeriti coloro che – tra intellettuali, imprenditori, professionisti, esponenti delle istituzioni, locali e nazionali, enti (pubblici e privati) –, portando il loro contributo intellettuale e/o economico, agiscono per il bene e la crescia dell’Associazione.
Le modalità di ammissione sono le medesime disciplinate nell’articolo 3.
La qualità di Associato Benemerito, intrasmissibile ed incedibile, si perde in seguito alla cancellazione dall’Albo dei Benemeriti, che può essere disposta con delibera motivata del Consiglio Direttivo nel caso in cui l’associato abbia posto in essere atti e comportamenti lesivi della immagine e del buon nome dell’Associazione.

 

ART. 7 – (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 8 – (Organi dell’Associazione)

Gli organi statutari dell’Associazione, collegiali e monocratici, sono:

  • l’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI;
  • il PRESIDENTE;
  • il CONSIGLIO DIRETTIVO;
  • il SEGRETARIO;
  • il TESORIERE;
  • il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
  • il REVISORE.

Agli uffici degli organi dell’Associazione si accede mediante elezione, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
Nessuna carica dell’Associazione dà diritto a remunerazione alcuna, salva la possibilità, nei casi previsti con regolamento, del rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della funzione.
Eccezion fatta per il Revisore, possono essere eletti componenti degli organi dell’Associazione solo coloro che rivestono la qualità di Associati Ordinari.
La perdita, per qualunque motivo, della qualità di Associato Ordinario determina automaticamente la decadenza dall’ufficio ricoperto in seno agli organi dell’Associazione.

 

ART. 9 – (Assemblea degli Associati)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel Registro degli Associati Ordinari.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.
Si applicano i c. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

    • nomina e revocai componenti degli organi associativi e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • approva il bilancio di esercizio;

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Ogni associato dispone di un voto che esprime personalmente. Il voto è palese Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.
L’Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
L’associato per esercitare i propri diritti deve essere in regola con il versamento della quota associativa e deve essere iscritto nel Registro degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea debbono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che lo redige.

 

ART. 10 – (Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • approvare, modificare, abrogare tutti i regolamenti dell’Associazione, da emanarsi per la completa attuazione del presente Statuto;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare l’ammontare del contributo associativo annuo che gli Associati devono versare;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • decidere su ogni altro aspetto della vita dell’ente e principalmente sulle iniziative e sulle attività volte alla realizzazione degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall’Assemblea per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.
Il voto è libero e palese.
Il Consiglio ha il diritto di invitare altre persone a partecipare alle riunioni del consiglio per ampliare la gamma di esperienze e competenze a sua disposizione.

 

ART. 11- (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

 

ART. 12 – (Presidente – Compiti e funzioni)

Il Presidente, conformemente alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione:

  • amministra l’Associazione adottando gli atti ed assumendo le iniziative necessarie al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  • accoglie o rigetta le domande di iscrizione degli aspiranti Associati Ordinari, sovrintende alla tenuta del Registro degli Associati, specie per quanto concerne i decessi e recessi degli associati ovvero decretandone l’esclusione, nei casi previsti dallo statuto;
  • accoglie o rigetta le domande di iscrizione degli aspiranti Associati Benemeriti, sovrintende alla tenuta dell’Albo dei Benemeriti;
  • dispone della gestione economica, finanziaria e contabile dell’Associazione;
  • insedia il Collegio dei Probiviri, i cui componenti sono nominati con deliberazione del Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente, inoltre, per lo svolgimento delle sue mansioni, può nominare un Vicepresidente al quale può delegare funzioni e poteri.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Il Presidente ha l’onere di convocare il Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno solare, per l’adozione del:

    • “Piano programmatico delle attività” e del “Resoconto delle attività” dell’Associazione;
    • “Progetto di Bilancio preventivo” ed il “Progetto di Bilancio consuntivo” dell’Associazione, da sottoporre all’Assemblea degli Associati per l’approvazion

    ART. 13 – (Il Segretario)

    Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli è responsabile dell’organizzazione dell’ordine del giorno e della verbalizzazione, nonché della collaborazione con gli altri ufficiali e membri del consiglio. È anche responsabile della corrispondenza e del collegamento con organismi internazionali, organizzazioni nazionali, centri di ricerca e altri interessati al settore. Il mandato del Segretario è di due anni e può essere rieletto.

     

    ART. 14 – (Il Tesoriere)

    Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Egli è responsabile per la ricezione e l’erogazione dei fondi dell’Associazione in modo conforme alle finalità e agli interessi dell’associazione. Deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione finanziaria annuale, nonché verificare che la relazione finanziaria, la relazione dei revisori e il bilancio siano presentati all’Assemblea degli Associati. Il mandato del Tesoriere è di due anni e può essere rieletto.

    ART. 15 – (Il Collegio dei Probiviri – Composizione, compiti e funzionamento)

    Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre (3) membri designati dal Consiglio Direttivo e nominati dal Presidente.
    Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
    Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo.
    Il giudizio innanzi al Collegio dei Probiviri è attivato mediante ricorso per iscritto, nel quale vanno indicati i motivi per i quali si ricorre, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi entro i venti giorni successivi alla ricezione e/o conoscenza della misura disciplinare.
    Il Collegio decide sulle domande proposte entro il 60° giorno dal ricevimento delle stesse. La decisione viene immediatamente comunicata al Presidente dell’Associazione per gli ulteriori provvedimenti.

    ART. 16 – (Organo di controllo)

    L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, in alternativa è nominato per volontà dell’associazione.
    I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
    Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
    L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

    ART. 17 – (Revisione legale dei conti)

    Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
    Chi riveste la carica di Revisore non può rivestire nessuna altra carica sociale prevista dal presente Statuto.

    ART. 18 – (Patrimonio e risorse economiche)

    Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Esso è costituito da:

      • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
      • eccedenze degli esercizi annuali;
      • erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
      • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

      Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

        • le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle associazioni aderenti;
        • contributi di terzi, anche in forma di sponsorizzazione delle singole attività;
        • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
        • il ricavato della distribuzione del materiale pubblicato dall’Associazione ovvero dalle offerte ricevute in occasione di convegni o di iniziative similari;
        • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
        • i contributi pubblici e privati;
        • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

        ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili)

        L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

        ART. 20 – (Bilancio di esercizio)

        L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
        Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei casi previsti dall’art.13 c.5 del D.Lgs. 117/2017.

        ART. 21 – (Bilancio sociale e informativa sociale)

        Qualora nel corso di un esercizio i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguite dall’associazione siano superiori all’importo di euro centomila, vi sarà l’obbligo di pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
        Qualora nel corso di un esercizio i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguite dall’associazione siano superiori all’importo di euro un milione, vi  sarà l’obbligo di redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

        ART. 22 – (Libri)

        L’associazione deve tenere i seguenti libri:

          • registro degli associati ordinari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
          • l’albo degli associati benemeriti;
          • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
          • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
          • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
          • dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
          • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

        ART. 23 – (Volontari)

        I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
        La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
        L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
        Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
        Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
        La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
        L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

        ART. 24(Lavoratori)

        L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

        ART. 25(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

        In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghi fini di utilità sociale, secondo le deliberazioni dell’assemblea degli associati, adottate su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei Consiglieri.
        L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

        ART. 26(Rinvio)

        Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.